Sommario:
- 1. Il terzo settore in Italia prima del 2017
- 2. La legge delega 6 giugno 2016, n. 106 e il Codice del Terzo settore
- 3. Il Registro unico nazionale del Terzo settore
- 4. L'istituzione della Commissione Terzo settore
- 5. Ottenimento della personalità giuridica da parte di associazione non riconosciuta mediante l'iscrizione al RUNTS e da parte di associazione non riconosciuta che già possieda la qualifica di ETS (Massima n. 5)
- 6. Verifica delle condizioni per l'iscrizione nel RUNTS dell'ente già in possesso di personalità giuridica (Massima n. 9)
- 7. Guida all'approfondimento
L'ultima riforma del Terzo settore, nata per riordinare e coordinare la normativa precedente, frutto di varie stratificazioni spesso in contrasto l'una con l'altra – e pertanto fonte di incertezza tra gli operatori del diritto – ha profondamente innovato, tra l'altro, la disciplina degli enti che operano in tale ambito. Una delle principali novità è l'istituzione di un registro unico, dove tutti gli enti devono iscriversi al fine di ottenere la qualifica di ente del Terzo settore – necessaria per accedere ai benefici fiscali loro riservati – e altresì, se richiesta, di ottenere la personalità giuridica.