Cass. civ., sez. III, 16 marzo 2012, n. 4253 non loggato
Sommario:
- 1. La PMI innovativa e l'equity crowdfunding
- 2. Il diritto di recesso ex art. 24, comma 1, lett. a), reg. Consob
- 3. Il diritto di co-vendita ex art. 24, comma 1, lett. a), reg. Consob
- 4. Le restrizioni al trasferimento delle azioni negli altri ordinamenti
Con l'intento di sostenere in modo incisivo la propagazione di innovazioni di tipo tecnologico all'interno del tessuto produttivo nazionale, il d.l. 24 gennaio 2015, n. 3 (Investment compact), convertito in l. n. 33 del 2015, come noto, ha esteso alle “PMI innovative”, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, società di capitali, costituite anche in forma cooperativa che possiedono i requisiti di cui all'art. 4 d.l. n. 3 del 2015, l'applicazione di larga parte delle misure già previste a beneficio delle “start-up innovative” a loro volta disciplinate, insieme agli “incubatori certificati”, dagli artt. 25 ss. del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. n. 122 del 2012.