Approfondimenti

Società e concorrenza 05.09.2016

Contributi dei soci a copertura del disavanzo di s.p.a. consortili

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Sommario:

  1. 1. Premessa.
  2. 2. I contributi dei soci secondo l’art. 2615-ter, comma 2, c.c. Ratio della norma.
  3. 3. Contributi consortili, conferimenti e prestazioni accessorie: analogie e differenze.
  4. 4. Clausola contributiva di copertura del disavanzo e principio di limitazione del rischio nella s.p.a. consortile.
  5. 5. Determinabilità dell’ammontare dei contributi e criteri di ripartizione delle perdite della gestione mutualistica.
  6. 6. Introduzione e modifica durante societate della clausola contributiva.
 

Secondo una consolidata interpretazione dell’art. 2253 c.c., in una società l’obbligo pecuniario esigibile dai soci non può essere diverso e ulteriore rispetto ai conferimenti, come determinati – e, nelle società personali, determinabili – in base al contratto sociale. (...) 

Capita tuttavia di imbattersi in clausole statutarie di società consortili, specie in forma di società per azioni, del seguente tenore: «i soci che fruiscono dei servizi della Società sono tenuti a contribuire alle spese e ai costi della società e a ripianare il disavanzo della stessa»; talvolta con rinvio a quanto ulteriormente disposto dal regolamento, che normalmente si affianca in tali consessi allo statuto.