Sommario:
- 1. Premessa.
- 2. I contributi dei soci secondo l’art. 2615-ter, comma 2, c.c. Ratio della norma.
- 3. Contributi consortili, conferimenti e prestazioni accessorie: analogie e differenze.
- 4. Clausola contributiva di copertura del disavanzo e principio di limitazione del rischio nella s.p.a. consortile.
- 5. Determinabilità dell’ammontare dei contributi e criteri di ripartizione delle perdite della gestione mutualistica.
- 6. Introduzione e modifica durante societate della clausola contributiva.
Secondo una consolidata interpretazione dell’art. 2253 c.c., in una società l’obbligo pecuniario esigibile dai soci non può essere diverso e ulteriore rispetto ai conferimenti, come determinati – e, nelle società personali, determinabili – in base al contratto sociale. (...)
Capita tuttavia di imbattersi in clausole statutarie di società consortili, specie in forma di società per azioni, del seguente tenore: «i soci che fruiscono dei servizi della Società sono tenuti a contribuire alle spese e ai costi della società e a ripianare il disavanzo della stessa»; talvolta con rinvio a quanto ulteriormente disposto dal regolamento, che normalmente si affianca in tali consessi allo statuto.