CASS. CIV. - sez. VI – 24 ottobre 2016, n. 21342 - Costituisce un unico contratto di trasferimento immobiliare ogni vendita conclusa tra le stesse parti e per un prezzo complessivo ancorché abbia ad oggetto cumulativamente due o più immobili, così che, nell'ipotesi in cui la vendita di immobili sia avvenuta a corpo e non a misura, al fine di stabilire se si è verificato uno scostamento ritenuto significativo ai sensi dell'art. 1538 c.c., è necessario tener conto di tutti i beni ricompresi nell'oggetto di vendita e, se eterogenei, del valore proporzionale che ciascuno dei beni ha assunto nell'ambito del corrispettivo unitario.
Note
Obbligazioni e contratti 14.03.2017
Vendita a corpo o a misura: una questione interpretativa
di Luca Stanziola