Note

Obbligazioni e contratti 01.11.2021

Osservazioni sulla “trattativa individuale” avente ad oggetto clausole vessatorie di un contratto preliminare immobiliare

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La trattativa precontrattuale capace di sottrarre le clausole di cui all'art. 33 cod. cons. al giudizio di vessatorietà, deve caratterizzarsi in termini di individualità (ovvero riguardare tutte le clausole costituenti il contenuto dell'accordo), serietà (ovvero essere svolta mediante l'adozione di un comportamento obbiettivamente idoneo a raggiungere il risultato di una composizione dei contrapposti interessi delle parti) ed effettività (ovvero essere rispettosa dell'autonomia privata delle parti, non solo nel senso di libertà e concreta possibilità di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità di determinarne il contenuto.

L'onere della prova circa l'avvenuta trattativa individuale sulle clausole di cui all'art. 33 cod. cons., è a carico del contraente professionale.