CASS. CIV. – sez. trib. – 20 novembre 2013, n. 26008 - La Corte di Cassazione, mediante la sentenza qui annotata, ha chiarito che, nell’ambito della solidarietà tributaria, il debitore ha diritto di opporre all’Amministrazione la sentenza ottenuta dall’altro condebitore, ex art. 1306 c.c., con l’unico limite costituito nel giudicato inteso in senso tecnico eventualmente già intervenuto a suo carico. Pertanto il debitore, nell’ipotesi in cui abbia proposto autonomo giudizio di impugnazione della pretesa tributaria, ottenendo un esito negativo portato da una decisione definitiva, non può più valersi della sentenza ottenuta dal suo condebitore, ancorché sia, in ipotesi, favorevole. In tutti gli altri casi, sia che il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria abbia proposto un autonomo giudizio di impugnazione, sia che non lo abbia fatto, vi è sempre il diritto di avvalersi della sentenza favorevole ottenuta dal condebitore e passata in giudicato.
Note
Obbligazioni e contratti 26.02.2014
Obbligazione tributaria solidale e sentenza favorevole a uno dei condebitori
di Francesco Autelitano