Cass. Civ.
Il professionista che lamenti la lesione della situazione di attesa chiedendo ex art. 1359 c.c. la tutela del proprio credito, rectius il pagamento del compenso per l'attività di progettazione subordinato al finanziamento dell'opera, deve dimostrare l'esistenza, in ipotesi di mancato avveramento della condizione, di un interesse ad essa contrario in capo al centro d'imputazione della controparte.