CASS. CIV. - sez. I - 25 maggio 2015, n. 10735 - In base all'art. 23, commi 3 e 4, del d.l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 aprile 1989, n. 144, qualsiasi spesa dell’ente comunale deve essere assistita da un conforme provvedimento dell’organo munito del potere deliberativo e da uno specifico impegno contabile registrato dal ragioniere (o, in sua mancanza, dal segretario) sul competente capitolo di bilancio di previsione. In difetto il rapporto obbligatorio sorto per effetto della stipula del contratto si costituisce direttamente con il funzionario e il professionista non può esercitare nei confronti dell’ente azione di indebito arricchimento ex art.2041 c.c., per difetto del requisito della sussidiarietà (art. 2042 c.c.).
Note
Obbligazioni e contratti 15.12.2015
Delibera a contrarre ed impegno di spesa: fra azione diretta ed ingiustificato arricchimento
di Francesco Lupia