La disciplina del patto di quota lite e dei compensi spettanti agli avvocati è stata completamente rinnovata dalle previsioni introdotte con la l. n. 247 del 2012, riformatrice dell’ordinamento forense.
L’art. 13, comma 4, della legge citata dispone: «Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa».