Il Codice civile tratta dell'opzione nel solo art. 1331 c.c. La disposizione si apre con una scarna descrizione della fattispecie («Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno...») cui segue un mero richiamo, quoad effectum, alla disciplina della proposta irrevocabile («...la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile»); il secondo comma cristallizza in capo al Giudice il potere di fissare il termine per l'accettazione, in difetto di apposita previsione negoziale. Niente, dunque, viene detto in punto di qualificazione normativa dell'istituto, di sostrato causale, di ambito di applicabilità, di vincoli di forma, di trascrivibilità. Particolare, infine, il rapporto con la contigua figura del contratto preliminare unilaterale, come noto neppure specificamente prevista dalla legge.
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Obbligazioni e contratti 25.02.2014
L'opzione: aspetti problematici
di Luca Lamberti