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Obbligazioni e contratti 26.03.2015

L’«elenco» dei rimedi esperibili dal compratore nel diritto comune europeo della vendita

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Sommario:

  1. 1. Inadempimento e rimedi.
  2. 2. Le differenze tra contratti B2C e contratti B2B.
  3. 3. Le innovazioni dell’acquis comunitario.
  4. 4. La “prospettiva rimediale” accolta dal CESL.
  5. 5. Il cumulo dei rimedi tra loro compatibili.
  6. 6. Segue. Cumulo con il risarcimento del danno da violazione di obblighi informativi.
 

La disciplina del diritto comune europeo della vendita contiene all’art. 106 un «elenco» dei rimedi esperibili dal compratore in caso di inadempimento del venditore. L’articolo della proposta di regolamento ha una finalità prevalentemente informativa, consentendo alla parte acquirente, che non disponga di competenze in materia giuridica, di conoscere gli strumenti di tutela attribuiti dalla normativa. Il carattere «user-friendly» non è l’unico motivo di interesse della disciplina, in quanto essa presenta alcune novità rispetto alla Convenzione di Vienna sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili e a precedenti interventi del legislatore di Bruxelles nell’ambito della vendita di beni di consumo. Inoltre, le norme proposte dalla commissione offrono la possibilità di affrontare questioni di carattere generale concernenti l’esigenza di prevedere una disciplina ad hoc per il consumatore, l’approccio «rimediale» del diritto contrattuale europeo e il cumulo dei rimedi stabiliti in favore del compratore.