In deroga al principio dell’inestensibilità ai condebitori degli effetti sfavorevoli, l’ultimo comma dell’art. 1957 c.c., ribadendo quanto affermato a livello generale dal primo comma dell’art. 1310 c.c., stabilisce che l’istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore. La tendenza a limitare l’effetto estensivo alla sola proposizione di un’istanza giudiziale finalizzata ad ottenere un provvedimento di condanna o di carattere esecutivo, comporta, ex art. 2945, comma 2, c.c., un’interruzione permanente della prescrizione tanto per l’obbligato principale, quanto per il garante, e pone il problema di verificare quali siano in concreto gli atti di natura giudiziale idonei a tale scopo.
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Obbligazioni e contratti 04.06.2015
Interruzione della prescrizione e rapporto fideiussorio: la capacità estensiva dell’ «istanza» ex art. 1957, ultimo comma, c.c.
di Martina Della Bianca