Sommario:
- 1. Premessa.
- 2. Il processo legislativo di emanazione della lett. c-bis.
- 3. Sulla legittimità formale e sostanziale della disposizione.
- 4. Ambito applicativo della disposizione.
- 5. Conclusioni.
- 6. Riferimenti bibliografici.
Un'interpretazione logico-sistematica della disposizione della lettera c-bis) del comma 3 dell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici induce a ritenere che l'affidatario di un appalto pubblico possa legittimamente ritenere esente dalla disciplina del subappalto un contratto di cooperazione con altra impresa, che soddisfi entrambe le seguenti condizioni: (i) deve trattarsi di un contratto di durata, relativo a servizi e forniture, concluso in data anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto pubblico; (ii) non deve avere un oggetto coincidente con le prestazioni tipiche dell'appalto principale, onde evitare che si realizzi un meccanismo di ‘sostituzione' dell'appaltatore (che costituisce il presupposto fondamentale dell'istituto del subappalto).