Uno dei profili tuttora più dibattuti della disciplina della risoluzione del contratto per inadempimento è quello della interpretazione dell’art. 1453, comma 3, c.c., a norma del quale «dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione». In particolare, un aspetto cruciale della questione è rappresentato dalla effettiva portata dell’effetto preclusivo dell’adempimento prodotto dalla domanda di risoluzione.
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Obbligazioni e contratti 11.04.2014
Domanda di risoluzione del contratto, adempimento tardivo e giudizio sulla gravità dell’inadempimento
di Nicola Cipriani