Sommario:
- 1. I termini della questione.
- 2. La diversità di titoli giuridici su cui si fondano le responsabilità è compatibile con l’obbligazione in solido.
- 3. Il contenuto dell’incarico al direttore dei lavori.
- 4. La responsabilità in solido del direttore dei lavori e dell’appaltatore.
- 5. La possibile partecipazione di altri soggetti alla catena della causalità all’evento dannoso.
- 6. Conclusioni.
Lo scritto analizza, con riferimento ad una recente pronuncia della Suprema Corte, l'orientamento della giurisprudenza quanto alla responsabilità in solido nei confronti del committente (in questo caso un condominio), dell'appaltatore e del professionista tecnico incaricato della direzione dei lavori (spesso, di natura edile), nel caso di inadempimento al contratto di appalto. La sentenza in commento percorre una strada ormai consolidata, ritenendo configurabile agli effetti della responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., l'inadempimento del direttore dei lavori al contratto d'opera professionale e segnatamente alle sue obbligazioni di controllo e direzione e quindi responsabile di culpa in vigilando ed in corrigendo, e precisando come ai fini della obbligazione solidale al risarcimento del danno tra direttore dei lavori e impresa appaltatrice, si presume che le diverse azioni od omissioni di ognuno due soggetti abbiano concorso a produrre l'evento, non rilevando la natura contrattuale della responsabilità e la diversità di titoli contrattuali e degli adempimenti dovuti. Questo principio della corresponsabilità anche in presenza di titoli diversi, può dirsi ormai acquisito anche oltre l'appalto, ma non sembra inutile, muovendo da fattispecie tipicamente condominiali, rivederne i presupposti allo scopo di ipotizzarne i limiti di applicazione nel rispetto del principio di causalità tra inadempimento e danno, in specie quando il danno rappresenta l'esito di una sequenza di possibili diversi inadempimenti. Nel caso della sentenza che si annota la sequenza prende in considerazione il rapporto tra condominio, rappresentato dall'amministratore ed i contraenti appaltatore e direttore dei lavori, senza che da questa sequenza causale si possa escludere, in linea di principio, anche l'amministratore del condominio che, quale mandatario, ha stipulato i contratti d'appalto e d'opera professionale, ed essendo l'immediato destinatario della loro esecuzione non può sottrarsi, nell'adempimento al contratto di mandato, a funzioni di controllo e di verifica nel corso dello svolgimento di questi rapporti.