Sommario:
- 1. La compensazione come fattispecie complessa a formazione progressiva
- 2. Lo stato di “compensabilità” dei crediti reciproci
- 3. Il dies a quo dell'effetto estintivo generato dalla compensazione
- 4. Gli ultimi approdi giurisprudenziali sull'interferenza tra compensazione e prescrizione
Il contributo prende le mosse dalla definizione dei contorni della fattispecie della compensazione, mettendo in evidenza come la stessa sia a formazione progressiva. Pertanto, al sopraggiungere della coesistenza dei crediti reciproci e nel ricorrere delle condizioni di legge, i crediti, lungi dall'estinguersi ipso iure, entrano in uno stato di “compensabilità” durante il quale le parti possono adempiere, ovvero opporre il proprio credito in compensazione. Lo stato di “compensabilità” si caratterizza non per il fatto di determinare l'insorgere in capo ai creditori di un autonomo diritto potestativo di compensare, ma piuttosto per il fatto di comportare un mutamento sostanziale delle contrapposte situazioni giuridiche soggettive di credito; un mutamento in virtù del quale alle facoltà normalmente comprese nel contenuto del credito va ad aggiungersi quella di ottenerne l'estinzione per compensazione nei vari possibili modi contemplati dal codice a far data dalla coesistenza dei crediti. In considerazione di ciò il secondo comma dell'art. 1242 c.c., nella parte in cui stabilisce che la maturazione dei termini prescrizionali successiva al verificarsi della coesistenza dei debiti non è di ostacolo alla compensazione, va interpretato nel senso che l'effetto estintivo della compensazione impedisce alla prescrizione di operare perché retroagisce ad un momento anteriore a quello dal quale la prescrizione medesima si è perfezionata ed ha cominciato a produrre effetti.