Sommario:
- 1. Rilievi introduttivi.
- 2. Fattispecie normativa dell'art. 1218 c.c. e duplice rilevanza, in combinazione con l'art. 1176 c.c., della colpa-diligenza.
- 3. Il requisito dell'inadempimento: obbligazioni di risultato e di mezzi.
- 4. (Segue): perdurante valenza della distinzione.
- 5. Il requisito dell'imputabilità dell'inadempimento: rilevanza della diligenza co-me criterio generale.
- 6. (Segue): analisi e superamento delle critiche.
- 7. Conclusioni. Fondamento dell'art. 1218 c.c. sulla colpa: lo “spazio” normativo aperto dalla norma alla colpa-diligenza.
L'art. 1218, è noto, apre un annoso dibattere. La norma, nel determinare che il debito-re, se inadempiente, è obbligato al risarcimento del danno, salvo provi che l'inadempimento sia a lui non imputabile, ha da sempre generato – come già era, dapprima, relativamente al codice civile del 1865 [1] – un'intensa disputa.