Approfondimenti

Obbligazioni e contratti 18.11.2015

Le contestazioni alla quietanza dopo le sezioni unite del 22 settembre 2014, n. 19888

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Sommario:

  1. 1. Premessa.
  2. 2. L’art. 1199 c.c. e la natura giuridica sostanziale della quietanza tipica. - 2.1. Ratio ed effetti della quietanza. - 2.2. Natura giuridica della quietanza tipica e le principali tesi dottrinali e giurisprudenziali. - 2.3. La quietanza atipica e di favore: ordinanza 23 luglio 2013, n. 17869 della S.C. - 2.4. Cenni alla quietanza liberatoria o a saldo.
  3. 3. La soluzione “sostanziale” e “processuale” accolta da Cass. S.U. 22 settembre 2014, n. 19888.
  4. 4. Considerazioni conclusive.
 

Il termine quietanza può essere inteso in due differenti accezioni: come dichiarazione del creditore di aver ricevuto la somma per un determinato titolo; come documento, di varia natura, che certifica la dichiarazione e cioè come mezzo di prova documentale, per sua natura precostituito perché formato anteriormente al processo, utilizzabile nel processo dal debitore a proprio vantaggio a fronte del rischio di una nuova richiesta di adempimento da parte del creditore. I presupposti previsti dall’art. 1199 c.c. perché sorga il diritto del debitore alla quietanza e il correlato obbligo del creditore di rilasciarla sono essenzialmente due: l’adempimento dell’obbligazione e la richiesta dal debitore, a cui va aggiunto l’obbligo, da parte del richiedente, di pagare le spese di quietanza.