Sommario:
- 1. Premessa.
- 2. Indebito soggettivo e adempimento del terzo.
- 3. L’errore scusabile della previsione dell’art. 2036 c.c.
- 4. Il diverso ambito di incidenza delle azioni del gestore infedele o in conflitto di interesse rispetto alle esigenze protette dalla disciplina dell’indebito soggettivo.
Prendendo spunto da un recente provvedimento del Tribunale di Milano, si pone il caso di un avvocato che aveva prestato la sua attività professionale a favore dell’amministratore di una società per azioni ed aveva ricevuto il pagamento della sua parcella dalla società stessa e non dal cliente. A pagamento avvenuto, la società, all’interno della quale erano nel frattempo cambiati gli “equilibri”, chiede al professionista la restituzione delle somme corrisposte. La domanda viene accolta dal Tribunale, il quale ritiene che ricorra la fattispecie dell’indebito soggettivo qualora l’amministratore di una società paghi un debito proprio con fondi della società amministrata; il fatto che l’amministratore agisca in conflitto di interesse costituirebbe ragione sufficiente a ritenere il pagamento eseguito sull’erronea convinzione di esservi obbligato, con la conseguente condanna dell’accipiens alla restituzione.