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Obbligazioni e contratti 15.03.2014

Funzione promozionale del diritto e disciplina a tutela dell’avviamento commerciale: la Corte di Cassazione ritorna in argomento (Cass. n. 26225 del 2013).

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Sommario:

  1. 1. La sentenza.
  2. 2. Brevi note sulla funzione promozionale del diritto:evoluzione e tecnica.
  3. 3. Gli istituti a tutela dell’avviamento commerciale.
  4. 4. Sulla conformazione premiale della disciplina: dal premio all’incentivo.
 

Con la sentenza n. 26225 del 2013, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi di tutela dell’avviamento commerciale attraverso una pronuncia che ancora una volta mette in luce il fondamento premiale della disciplina. Il caso è quello del riconoscimento dell’indennità per perdita dell’avviamento commerciale al conduttore che abbia esercitato un’attività a contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative. Ancora una volta, la Corte afferma il principio secondo cui il diritto all’indennità per perdita dell’avviamento commerciale, di cui all’art. 34 l.n. 392 del 1978, va escluso allorché l’attività sia stata svolta in violazione delle norme imperative che regolano l’esercizio delle attività economiche, in quanto la funzione premiale della disciplina non ammette di agevolare il conduttore che abbia svolto tale attività in forma illecita. In un panorama normativo in cui la funzione promozionale del diritto assume sempre maggiore importanza, anche alla luce del ruolo vieppiù incisivo che il legislatore assegna a misure di carattere premiale nella regolazione dei mercati, la presente pronuncia fornisce l’occasione per svolgere alcune brevi riflessioni su di un tema tanto antico quanto attuale, quello della funzione promozionale del diritto.