Approfondimenti

Obbligazioni e contratti 27.03.2014

Acceptance by notice e revoca della proposta: la (falsa) tutela dell’oblato

Visualizzazione ZEN

Sommario:

  1. 1. I procedimenti delineati dall’art. II. – 4:205 del Draft Common Frame of Reference: a) la conclusione del contratto «mediante condotta senza comunicazione». Natura esecutiva dell’atto e insufficienza di un’attività meramente preparatoria. Mancata previsione dell’obbligo di pronto avviso sul modello dell’art. 1327 c.c.: perplessità a fronte dell’esigenza di garantire al proponente la conoscibilità dell’avvenuta conclusione del contratto. Squilibrio tra le posizioni delle parti nella formazione del vincolo negoziale; maggiore stabilità della proposta a beneficio dell’oblato nella disciplina della revoca.
  2. 2. b) La comunicazione della condotta esecutiva quale fase dell’iter contrattuale. Esecuzione in mancanza di una regola vincolante: incidenza sull’equilibrio procedimentale delle parti. Ratio della disciplina. Revoca della proposta in un momento successivo alla condotta esecutiva. Assenza di un diritto d’indennizzo a favore dell’oblato. Ipotesi interpretativa: l’inefficacia della revoca della proposta in ragione della percezione dell’oblato.
 

In tema di procedimenti formativi del contratto, lo schema descritto dall’art. II. – 4:205, § 2, del DCFRappare decisamente innovativo, giacché la comunicazione della condotta esecutiva entra a far parte dell’iter di perfezionamento del vincolo negoziale. La mancata previsione di un contrappeso a favore dell’oblato in caso di revoca della proposta impone l’individuazione di una soluzione che sia in grado di bilanciare gli interessi sottesi alla vicenda formativa.