TRIB. ROMA – sez. lav. – 18 maggio 2017, n. 4732 - Nel caso in cui un lavoratore deduca in giudizio l'illegittimità di un trasferimento avvenuto in epoca successiva al 25 giugno 2015, la verifica della fondatezza della domanda va necessariamente effettuata in relazione ai parametri indicati dall'art. 2103 c.c. in tema di mobilità orizzontale; in una simile fattispecie va dunque accertata la sussistenza di posizioni disponibili relativamente a mansioni corrispondenti al livello di inquadramento del lavoratore sia presso la sede che presso la regione di provenienza (se invece il trasferimento è avvenuto in epoca anteriore al 25 giugno 2015, la legittimità del medesimo va verificata rispetto al parametro dell'equivalenza).
Note
Lavoro 05.10.2017
Mansioni riformate e trasferimento del lavoratore: il difficile equilibrio tra scelte aziendali, contrattazione collettiva e sindacato giurisdizionale
di Stefano Bini