Note

Lavoro 21.04.2015

L’“instabile equilibrio”, nel rapporto di impiego pubblico, fra ricongiungimento familiare, discrezionalità del datore di lavoro e intervento giudiziale

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TRIBUNALE DI MILANO - sez. lav. - 16 aprile 2014 (ord.)  -  L’ente pubblico chiamato a resistere in giudizio avverso un domanda volta ad ottenere il distacco ai sensi dell’art. 42-bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è tenuto a dare enunciazione in modo specifico e dettagliato del motivo di diniego e a dimostrare l'insussistenza di posti vacanti e disponibili in organico presso la sede di destinazione. In caso di soccombenza dell’ente, il Tribunale può disporre il distacco del lavoratore presso la sede desiderata.