TRIBUNALE DI MILANO - sez. lav. - 16 aprile 2014 (ord.) - L’ente pubblico chiamato a resistere in giudizio avverso un domanda volta ad ottenere il distacco ai sensi dell’art. 42-bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è tenuto a dare enunciazione in modo specifico e dettagliato del motivo di diniego e a dimostrare l'insussistenza di posti vacanti e disponibili in organico presso la sede di destinazione. In caso di soccombenza dell’ente, il Tribunale può disporre il distacco del lavoratore presso la sede desiderata.
Note
Lavoro 21.04.2015
L’“instabile equilibrio”, nel rapporto di impiego pubblico, fra ricongiungimento familiare, discrezionalità del datore di lavoro e intervento giudiziale
di Massimiliano De Simone