L'art. 2 l. n. 297 del 1982 e l'art. 2 d.lgs. n. 80 del 1992 riguardano l'ipotesi in cui sia stato ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è titolare del rapporto di lavoro al momento della sua cessazione.
Poiché il t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro, l'erronea ammissione al passivo del fallimento del datore di lavoro cedente della quota di t.f.r. maturata fino alla cessione d'azienda intervenuta prima del fallimento non può vincolare l'Inps, estraneo alla procedura concorsuale e che perciò deve poter contestare il credito sostenendo che non sia ancora esigibile, neppure in parte, e che quindi non operi ancora la garanzia dell'art. 2 l. n. 297 del 198.