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Lavoro 21.03.2014

Licenziamento e patto di prova nullo: il regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo per insussistenza di "qualsiasi" fatto

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TRIBUNALE DI ROMA – sez. lav. – 21 dicembre 2013 (ord.)  -  L’accertamento della preesistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fra le parti comporta la nullità del termine apposto successivamente al contratto di lavoro, dovendo considerarsi quest’ultimo affetto da nullità (c.d. derivata) perché intervenuto in costanza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato (massima).  L’omessa allegazione da parte del datore di lavoro di una qualsiasi giusta causa o giustificato motivo oggettivo determina la fattispecie più grave della “manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo” ai sensi dell’art. 18, comma 7, l. n. 300 del 1970 (massima). L’indennità risarcitoria ex art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970, limitata nel massimo a dodici mensilità, copre solo il periodo intercorrente tra il licenziamento e la pronuncia giudiziale di reintegrazione, ma non il periodo successivo sino alla effettiva reintegra del lavoratore da parte del datore di lavoro (massima).