CASS. CIV. – sez. lav. – 7 novembre 2013, n. 25062 - Il contratto collettivo può essere disdetto solamente dalle parti a ciò legittimate, ovvero le parti stipulanti. Il datore di lavoro è dunque legittimato a porre in essere la disdetta di un contratto collettivo aziendale integrativo, mentre il c.c.n.l. può venir meno solo ove la disdetta provenga dalle associazioni sindacali firmatarie dello stesso.
Note
Lavoro 31.03.2014
Legittimità del recesso del singolo datore di lavoro dal contratto collettivo nazionale di lavoro
di Arianna Castelli