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Lavoro 31.03.2014

Legittimità del recesso del singolo datore di lavoro dal contratto collettivo nazionale di lavoro

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CASS. CIV. – sez. lav. – 7 novembre 2013, n. 25062  -  Il contratto collettivo può essere disdetto solamente dalle parti a ciò legittimate, ovvero le parti stipulanti. Il datore di lavoro è dunque legittimato a porre in essere la disdetta di un contratto collettivo aziendale integrativo, mentre il c.c.n.l. può venir meno solo ove la disdetta provenga dalle associazioni sindacali firmatarie dello stesso.