TRIB. MILANO - sez. II - 5 maggio 2015 (decr.) – Il credito maturato dal lavoratore a titolo di trattamento di fine rapporto alle dipendenze dell’affittuario dell’azienda non è ammesso al passivo del fallimento.
Qualora l’attività dell’impresa fallita sia cessata, al lavoratore che abbia beneficiato dell’integrazione salariale ex art. 3 l. n. 223 del 1991 spetta, in caso di licenziamento al termine del trattamento previdenziale, l’indennità di mancato preavviso.