Corte di Cassazione
In tema di accertamento dei crediti di lavoro in pendenza di procedura concorsuale, la Corte di Cassazione sembra essersi definitivamente orientata non solo verso il riconoscimento della duplice e concorrente competenza del giudice del lavoro e del tribunale fallimentare, ma addirittura ad affermare che le domande di accertamento o costitutive di diritti del lavoratore, anche se seguite da richieste di condanna al risarcimento dei danni o al pagamento di crediti, rientrano nella competenza del giudice del lavoro. Questo orientamento, tuttavia, mal si concilia con i principi di esclusività dell'accertamento del passivo e della competenza funzionale del tribunale fallimentare e finisce per sacrificare i diritti dei creditori concorsuali diversi dai lavoratori che abbiano avanzato domanda al suddetto giudice.