TRIBUNALE DI CAGLIARI - sez. lav. - 6 giugno 2013, n. 23 - Nell'individuazione del reale ed effettivo datore di lavoro, laddove, a fronte di un esercizio al plurale dell'attività di (un'unica) impresa, la prestazione di lavoro del singolo sia utilizzata da una pluralità di soggetti e sia funzionale agli interessi prevalenti del gruppo, ci si trova di fronte ad un'ipotesi di codatorialità, e cioè di imputabilità del rapporto di lavoro al gruppo, o meglio, ai singoli soggetti, autonomi e genuini, che partecipano al gruppo e che collettivamente esercitano quell'impresa e rivestono il ruolo di quell'imprenditore attraverso la relazione con i quali l'art. 2094 c.c. definisce il “prestatore di lavoro subordinato”.
Note
Lavoro 14.05.2015
La codatorialità come strumento di tutela dei lavoratori operanti nell'ambito di una (unica) impresa di gruppo
di Simone Auriemma