Per il disposto dell’art. 2231 c.c., l’esecuzione di una prestazione d’opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge, dà luogo a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, rilevabile anche d’ufficio; e, privando il contratto di qualsiasi effetto, non attribuisce al professionista azione per il pagamento della retribuzione.
Note
Lavoro 10.01.2019
Insussistenza del diritto al compenso per i soggetti non iscritti all’albo dei dottori commercialisti che svolgano attività di valutazioni d’azienda
di Giorgio Potenza