TRIBUNALE DI MILANO - 23 aprile 2015, n. 1221 - È illegittimo il controllo datoriale esercitato mediante agenzie investigative che si riduca a mero ed esasperante pedinamento del lavoratore. Affinché un controllo “difensivo” realizzato ricorrendo ad investigatori privati possa dirsi compatibile con gli artt. 4 e 8 St. lav. nonché con le specifiche disposizioni in materia di privacy, invero, è necessario che lo stesso sia rispettoso di alcuni requisiti. Il controllo non dovrà essere invasivo, dovrà essere inevitabile e giustificato da un iniziale fondato sospetto sulla realizzazione di condotte illecite da parte del lavoratore controllato. Condizioni tutte inesistenti nel caso di specie.
Note
Lavoro 02.03.2016
Il controllo dei lavoratori mediante agenzie di investigazione. Profili di illegittimità
di Marta Giaconi