TRIBUNALE DI ROMA - sez. lav. - 17 dicembre 2013 (ord.) - TRIBUNALE DI ROMA - sez. lav. - 5 novembre 2013 (sent.) - CORTE APP. TORINO - sez. lav. - 24 ottobre 2013 (sent.) - TRIBUNALE DI GENOVA - sez. lav. - 12 novembre 2013 (ord.) - L’art. 24, comma 4, d.l. n. 201 del 2011, non attribuisce al lavoratore un diritto soggettivo potestativo di prolungare il rapporto di lavoro oltre il limite di età pensionabile, limitandosi, invece, a prevedere un incentivo alla prosecuzione di quel rapporto in presenza di una comune volontà delle parti in tale senso. Pertanto, è legittimo il licenziamento del lavoratore per raggiungimento del limite di età pensionabile nel caso in cui il datore di lavoro non acconsenta alla prosecuzione del rapporto di lavoro oltre quel limite di età e, quindi, fino al compimento del settantesimo anno di età. Sono esclusi dal campo di applicazione del citato art. 24 i lavoratori iscritti al regime dell’assicurazione generale obbligatoria o a regimi esonerativi, esclusivi o sostitutivi di essa che abbiano maturato il diritto di accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia entro il 31 dicembre 2011 e, quindi, in base ai criteri di calcolo in vigore fino a tale ultima data.
Note
Lavoro 29.05.2014
Campo di applicazione e limiti di applicabilità del nuovo art. 24, comma 4, d.l. n. 201 del 2011, conv. nella l. n. 214 del 2011
di Angela Bruno