Sommario:
- 1. Il quadro normativo e la prassi amministrativa.
- 2. Problemi applicativi del lavoro agile nella P.A.
- 3. La regolamentazione comune al lavoro privato.
- 4. Il ruolo dei Comitati unici di garanzia (CUG) e della contrattazione integrativa decentrata.
- 5. Osservazioni conclusive.
- 6. Riferimenti bibliografici.
L’art. 18, comma 3, l. n. 81 del 2017 estende l’applicazione della modalità di lavoro agile anche al lavoro nelle pubbliche amministrazioni, sia pure con una (usuale) clausola di compatibilità giuridica e con una (scontata) clausola di invarianza finanziaria.
In realtà, la compatibilità tra il lavoro agile e la struttura organizzativa degli enti pubblici è assai difficile da realizzare, pur se occorrerebbe in realtà distinguere tra diverse tipologie di enti, o almeno tra amministrazioni centrali e locali (o “autonome” in senso lato). Ma ancor prima, il fatto stesso che il legislatore si sia preoccupato di rendere esplicita l’applicabilità dell’istituto in questione anche alle amministrazioni pubbliche, come avvenuto in altre occasioni (ad esempio l’art. 1, comma 9, lett. i), l. n. 183 del 2014) smentisce ancora una volta l’effettività del principio di “automatica” privatizzazione del lavoro pubblico (art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001).