Sommario:
- 1. La decisione del Tribunale di Roma 5 marzo 2018: i termini della questione.
- 2. Il “fronte” europeo.
- 3. La prospettiva italiana.
- 4. Conclusioni.
Il contributo mette in discussione la necessità, al fine di configurare un ramo di azienda passibile di trasferimento, della sua preesistenza. Punto di partenza la, condivisibile, indicazione di metodo contenuta nella sentenza del Tribunale di Roma ove, dato atto che la CGUE ha il monopolio dell'interpretazione della Direttiva 23/01 e che ad essa non si può far dire ciò che non è coerente con la finalità della disciplina unieuropea, si individua la fattispecie di cui all'art. 2112, comma 5, c.c., sulla base dei soli elementi indispensabili alla luce della direttiva senza indugiare ad interpretazioni che tengono conto di logiche estranee alla stessa.