Approfondimenti

Lavoro 28.02.2018

L'onere della prova in ordine alla insussistenza del fatto materiale contestato ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015

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Sommario:

  1. 1. Brevi cenni sulla nozione di insussistenza del fatto.
  2. 2. Insussistenza del fatto ed oneri probatori.
  3. 3. Le prime interpretazione della dottrina.
  4. 4. Su chi incomba la prova dell'insussistenza del fatto.
  5. 5. Il concetto di prova negativa.
  6. 6. Qualche riflessione su alcuni dubbi di costituzionalità.
 

Nell'ambito del contratto a tutele crescenti, l'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015 stabilisce che il giudice, nelle ipotesi di licenziamento per motivi disciplinari in cui sia “direttamente dimostrata in giudizio” l'insussistenza del fatto materiale contestato, condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria. L'approfondimento affronta la interessante ed ancora poco esplorata questione della ripartizione degli oneri probatori, giungendo alla conclusione che la dimostrazione dell'insussistenza del fatto, che dev'essere “piena”, può essere raggiunta in qualunque modo, anche attraverso la prova indiretta.