CORTE DI CASSAZIONE - Non è sindacabile in sede di legittimità la decisione del giudice di merito che, con motivazione logica e coerente, accerti la revoca tacita del primo testamento per incompatibilità oggettiva e intenzionale con il successivo, in presenza dell'istituzione, nel primo, come erede universale di colei che nel secondo figura, invece, quale legataria.
Note
Famiglia e successioni 29.12.2017
Sull'interpretazione della revoca tacita del testamento
di Chiara Cersosimo