CASS. CIV. – sez. III – 12 dicembre 2013, n. 27854 - La costituzione del fondo patrimoniale è opponibile ai terzi solo se annotata a margine dell'atto di matrimonio, in quanto la trascrizione imposta per gli immobili dall’art. 2647 c.c. risponde ad una funzione di pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, la quale non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti del vincolo di indisponibilità.
Note
Famiglia e successioni 04.03.2014
L’annotazione a margine dell’atto di matrimonio della costituzione del fondo patrimoniale quale unica forma valida ai fini dell’opponibilità ai terzi
di Erika Gabriel