CASS. CIV. - sez. II - 2 febbraio 2016, n. 1987 - In tema di successione per rappresentazione, il discendente rappresentante che subentri nel luogo e nel grado dell'ascendente rappresentato che non possa o non voglia accettare l'eredità succede direttamente al de cuius, con la conseguenza che la detta eredità è a lui devoluta nella identica misura che sarebbe spettata al rappresentato. Pertanto in caso di successione per rappresentazione, il discendente rappresentante, essendo successore iure proprio nell'eredità e possedendo la qualità di coerede ai sensi dell'art. 732 c.c., non può essere considerato un soggetto estraneo alla comunione ereditaria nei cui confronti sia possibile esercitare il diritto di riscatto previsto da tale ultima disposizione (c.d. Ius retractionis).
Note
Famiglia e successioni 20.06.2017
La posizione del discendente rappresentante in relazione al diritto di riscatto previsto in tema di retratto successorio
di Alfonso Mancini