CASS. CIV. - sez. VI - 11 luglio/17 ottobre 2014, n. 22111 (sent.) - In tema di divorzio, una volta instaurato regolarmente il contraddittorio tra le parti, in caso di mancata comparizione di uno dei coniugi all’udienza presidenziale spetta all’insindacabile discrezionalità del presidente valutare l’opportunità di provvedere alla fissazione di una nuova udienza per il tentativo di conciliazione, tenendo conto delle ragioni della mancata presentazione della parte. L’esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità.
Note
Famiglia e successioni 20.01.2015
Il tentativo di conciliazione nel giudizio di divorzio: presupposto indefettibile per l’ulteriore corso del processo o incombente rimesso alla valutazione discrezionale del Presidente d...
di Giusi Ianni