L’art. 12 l. n. 162 del 2014, nel prevedere per i coniugi la possibilità di separazione, divorzio, modifica delle condizioni di separazione o divorzio, dinanzi all’ufficiale di stato civile, limita tale competenza alla mancanza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. Quale documentazione da produrre o da acquisire e quali verifiche da parte dell’ufficiale di stato civile?
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Famiglia e successioni 23.05.2016
Art. 12 l. n. 162 del 2014: documentazione e verifiche dell’ufficiale di stato civile
di Renzo Calvigioni