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Famiglia e successioni 21.09.2017

Resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis e assegnazione della casa coniugale per separazione e divorzio a fronte della scadenza di comodato a termine

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Sommario:

  1. 1. L’assegnazione in sede di separazione e divorzio della casa coniugale in comodato ad uno dei coniugi: profili generali.
  2. 2. Assegnazione della casa coniugale concessa in comodato a termine: il punto sulla giurisprudenza in sintonia con i principi “resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis” e “nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet”.
  3. 3. (Segue): Trascrizione del provvedimento di assegnazione e regime di opponibilità.
  4. 4. Riflessioni sul giudice competente al rilascio della casa in comodato a termine assegnata ad uno dei coniugi. Il pacifico concorso tra ordinaria azione di rilascio promossa dal proprietario-comodante e azione di modifica delle condizioni divorzili promossa dall’originario comodatario a termine nei confronti del subentrato coniuge assegnatario.
  5. 5. Unitarietà del diritto e funzione nomofilattica della Cassazione: sul possibile e non auspicabile contrasto tra sentenza del giudice della cognizione piena statuente il rilascio dell’immobile in comodato a termine a favore del proprietario e avversa statuizione di assegnazione in sede di modifiche divorzili.
 

Lo studio, sulla base del chiaro dato codicistico (art. 1809comma 1, c.c.) e della univoca giurisprudenza della Cassazione espressasi anche a sezioni unite (Cassciv., n. 13603 del 2004; Id., n. 20448 del 2014), ribadisce che, in caso di crisi coniugale, l’immobile concesso in comodato a termine (espresso e comprovato con rogito notarile) dai genitori al proprio figlio e poi successivamente assegnato in sede divorzile alla ex nuora, va da quest’ultima rilasciato ai proprietari-comodanti a loro richiesta alla data di scadenza del comodato.