Sommario:
- 1. Introduzione.
- 2. Le illegittimità procedurali del d.lgs n. 154 del 2013. - 2.1. L'oggetto delegato e i principi e criteri direttivi della legge 219 del 2012. - 2.2. Il decreto legislativo al cospetto dell'oggetto e dei principi generali della legge di delega.
- 3. Le illegittimità sostanziali del d.lgs n. 154 del 2013. - 3.1. Il diritto del minore a essere ascoltato. - 3.2. Dalla “potestà” alla “responsabilità genitoriale”. - 3.3. Il risarcimento del danno subìto dal coniuge. - 3.4. L'assegnazione della casa familiare.
- 4. L'inadeguatezza strutturale - 4.1. Le dinamiche delle “decisioni di maggiore interesse”. - 4.2. La residenza abituale.
- 5. Il silenzio (quasi) generalizzato sulla questione.
- 6. Conclusioni.
Il d.lgs 154 del 2013 è analizzato per la parte che riguarda le modifiche introdotte alla disciplina dell'affidamento condiviso (l. 54 del 2006) e alla l. 898 del 1970. Sono mostrate le ragioni che inducono a considerare in eccesso di delega (in violazione dell'art. 76 della Costituzione) aspetti quali: le limitazioni poste all'ascolto del minore; le modifiche in materia di affidamento a terzi (con i conseguenti profili processuali); la diretta sostituzione del termine “potestà” con quello di “responsabilità”; l'inserimento della residenza abituale; le modifiche alla disciplina dell'affidamento esclusivo; le norme sui cambiamenti di residenza. Oltre a ciò è sostenuta la diretta violazione del mandato ricevuto, centrato sulla equiparazione della filiazione naturale a quella legittima, in relazione all'insieme delle norme sull'assegnazione della casa familiare, unitamente alla presenza di contraddizioni interne allo stesso decreto, come per la definizione delle decisioni di maggior interesse. Sono anche indicati gli aspetti per i quali sarebbero presenti violazioni dell'articolo 3 Cost., con particolare riguardo alla discriminazione tra genitori coniugati e non. É evidenziato come il carattere degli interventi favorisca l'aumento del contenzioso e privi il minore di diritti indisponibili a lui già riconosciuti. Sono, infine, riportate le conseguenti difficoltà applicative per il sistema legale come per i soggetti interessati e ne è dedotta la indispensabilità di un nuovo rapido intervento normativo.