Sommario:
- 1. Portata ed evoluzione della figura.
- 2. Indole giuridica e collocazione sistematica.
- 3. La strutturazione del fenomeno in termini di obbligazione naturale. Questioni connesse.
- 4. Proprietà del fiduciario e negozio traslativo dei diritti.
- 5. La previsione dell'art. 627, comma 3, quale argine agli intenti elusivi dei divieti sull'incapacità a ricevere.
Di disposizione fiduciaria, o “fiducia testamentaria”, si è soliti parlare alludendo a quella particolare fattispecie in cui, di fianco alla designazione ex testamento di un erede o di un legatario (cd. fiduciari) sussista l’intesa che i beni così attribuiti vengano dal ricevente rivolti a beneficio di un diverso soggetto, cui realmente si intendeva indirizzare il lascito. Si assiste, pertanto, ad una divaricazione tra il dato formale e quello sostanziale giacché, pur se apparentemente le ultime volontà indicano un certo soggetto quale destinatario della delazione, in realtà questi non lo è in senso sostanziale e, del pari, chi si vuol davvero investire della chiamata a succedere formalmente non compare nel contenuto della scheda testamentaria.