Sommario:
- 1. Tribunale di Rimini 25 novembre 2014, n. 3592: il caso.
- 2. L’intangibilità del giudicato come limite alla efficacia delle pronunce ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario.
- 3. La decisione delle sezioni unite e il limite alla delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio caratterizzato da una convivenza triennale dei coniugi.
- 4. La persistente utilità dell’orientamento che afferma la intangibilità delle statuizioni contenute nella pronuncia di divorzio.
Con una decisione che ribadisce l’intangibilità delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio passata in giudicato in caso di successiva delibazione di una pronuncia ecclesiastica di invalidità del matrimonio concordatario, il Tribunale di Rimini ribadisce un orientamento consolidato. L’A. pone in luce, dapprima, come tale orientamento risulti superato e in un certo senso “assorbito” della recente decisione delle Sezioni Unite che preclude la delibazione delle pronunce ecclesiastiche di invalidità riferite a rapporti matrimoniali caratterizzati da una convivenza ultratriennale dei coniugi; cionondimeno viene evidenziata la persistente l’utilità dell’orientamento espresso dalla decisione in commento con riferimento alle fattispecie nelle quali non ricorrono i presupposti che la Suprema Corte indica a fondamento della preclusione alla delibazione.