CASS. CIV. - sez. II - 18 dicembre 2013, n. 28345 - La donazione che prevede di destinare un’area a parcheggio non rispettando però i vincoli imposti dalla normativa per le nuove costruzioni è affetta da nullità parziale, con conseguente integrazione ope legis del vincolo di destinazione a favore delle unità immobiliari, ed adeguamento anche dei relativi contratti di compravendita. Ciò anche in seguito all'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il cui art. 25 u.c., nello stabilire che gli spazi in questione costituiscono pertinenze delle costruzioni ai sensi degli artt. 817,818 e 819 c.c., non ha portata innovativa, ma ribadisce, soltanto che, anche se le aree di parcheggio possono essere oggetto di separati atti e rapporti giuridici, il vincolo non può venire meno, in quanto la pertinenza, anche se gravata da un diritto reale a favore di terzi, continua ad assolvere la propria funzione accessoria esclusivamente a vantaggio della cosa principale.
Note
Diritti reali e condominio 28.02.2014
Natura giuridica del vincolo di destinazione gravante sulle aree destinate a parcheggio, ai sensi della normativa di cui alla l. n. 765 del 1967 e successive modifiche
di Lidia del Monaco