CASS. CIV. - 30 settembre 2015, n. 19501 - Il mero dato di fatto per cui un bene, alla morte dell’originario titolare, sia entrato a far parte del patrimonio del dante causa dell’aspirante usucapente ventennale non legittima quest’ultimo a giovarsi della regola di cui all’art. 1142 c.c. – la quale presuppone l’accertamento positivo (e non altrimenti presunto) sia del possesso iniziale sia di quello finale – né della presunzione posta dall’art. 1143 c.c.; tale norma, infatti, essendo ispirata alla considerazione per cui normalmente l’acquisto della proprietà o di un diritto reale in base ad un titolo comporta anche l’acquisto del possesso, postula l’esistenza di un titolo valido ed efficace, ossia concretamente idoneo alla produzione dell’effetto; per questi motivi, essa non appare dettata per l’usucapione ventennale giacché, in relazione a questo istituto, la sussistenza del titolo a fondamento del possesso non avrebbe alcun significato, non avendo, il possessore munito di titolo concretamente idoneo (e, quindi, valido), alcuna necessità di invocare l’usucapione ai fini della prova del dominio o di altro diritto reale.
Note
Diritti reali e condominio 05.05.2016
La presunzione di possesso anteriore e l’usucapione ventennale: note critiche a margine di un imperituro orientamento della Cassazione sulla nozione di titolo presupposta dall’art. 1143...
di Francesco Paolo Torrasi