CASS. CIV., sez. un., 28 marzo 2014, n. 7305 - Nell’ambito delle azioni a tutela della proprietà vi è una diversa disciplina e funzione tra l’azione di rivendica, di natura reale, e quella di restituzione, di natura personale. La prima suppone in sé la dimostrazione della titolarità del diritto di proprietà (probatio diabolica), la seconda afferisce ad una rapporto obbligatorio tra le parti. Pertanto, la difesa del convenuto che pretende di essere proprietario, non è idonea a trasformare in reale l’azione personale esperita nei suoi confronti.
Note
Diritti reali e condominio 18.09.2014
Azione di rivendicazione e azione di restituzione alla luce delle Sezioni Unite
di Rita Tamborrino