A fronte della scarna indicazione offerta dall’art. 923, comma 1, c.c., che si limita a delineare le caratteristiche dei beni occupabili, identificandoli nelle «cose mobili che non sono di proprietà di alcuno», costituisce tuttora posizione prevalente quella diretta a subordinare l’acquisto della proprietà mediante occupazione alla volontà di divenire titolare della res attraverso la sua apprensione (animus occupandi).
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Diritti reali e condominio 18.11.2014
L'incidenza dell'animus occupandi nella interpretazione dell'art. 923 c.c.
di Alberto Venturelli