La dichiarazione ricognitiva dell’esistenza di una servitù prediale da parte del proprietario del fondo servente non è idonea a costituire la servitù. Sebbene l’art. 634 del codice civile del 1865 ascrivesse effetti costitutivi al riconoscimento della servitù, la mancata trasposizione della norma nel vigente codice denota l’intento del legislatore di privare l’atto ricognitivo di effetti sostanziali. La conclusione è altresì confermata dalla tipicità dei modi di costituzione della servitù, fra i quali non compare l’atto ricognitivo, nonché dall’inapplicabilità dell’art. 1988 c.c. ai diritti reali. Il riconoscimento della servitù, quantunque figuri in un negozio di accertamento, conserva una natura meramente dichiarativa: il valore precettivo di tale negozio è circoscritto alla cristallizzazione del rapporto sostanziale, senza alcuna possibilità di modificarne il contenuto. Pertanto, il titolare che invochi l’accertamento giudiziale del proprio diritto di servitù è tenuto ad allegare e documentare per iscritto il titolo costitutivo del proprio diritto, a nulla rilevando la dichiarazione ricognitiva della controparte.
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Diritti reali e condominio 02.02.2015
L’atto ricognitivo di servitù prediale: efficacia giuridica e profili probatori
di Chiara Torresani