L'estensione e le modalità di esercizio delle servitù prediali sono regolate dal titolo costitutivo o dal possesso e, comunque, devono intendersi costituite in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente, secondo il combinato disposto degli artt. 1063 e 1065 c.c. In particolare, se è stato stabilito originariamente il luogo in cui la servitù deve essere esercitata, i proprietari dei fondi servente e dominante non lo possono arbitrariamente trasferire in uno diverso.
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Diritti reali e condominio 22.06.2017
Il trasferimento della servitù in luogo diverso nella recente giurisprudenza
di Andrea Cirelli